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TacticalSekt

Affitto e Residenza -   cosa rischio qualora dessi l'ok?

Salve a tutti, ho un immobile in affitto in locazione abitativa. Il locatario è extracomunitario con regolare permesso di soggiorno e contratto di lavoro. Risiede in Italia da più di dieci anni. Mi ha chiesto di compilare un modulo per il comune di residenza dove si richiede l'autorizzazione da parte del locatore a concedere la residenza sull'immobile per lui e anche per la moglie e i figli (minorenni) che però non abitano in Italia ma verranno circa 2 mesi all'anno. 

Trovo leggtittima la richiesta del locatario di richiedere la residenza bensì trovo come dire piu ambigua quella di estenderla alla famiglia ma solo perché non vivono stabilmente qui. 

Cosa rischio qualora dessi l'ok? 

C'è un modo di tutelarsi pur concedendo la residenza a tutti loro? 

Da parte mia, l'unico timore è che se un domani l'inquilino decidesse di non pagare più il canone non potrei riottenere indietro l'appartamento, e non sarebbe possibile farli uscire da casa poiché giustamente la legge italiana tutela i minori. 

Grazie mille per l'aiuto che vorrete darmi. 

Ciao

Con la firma non rischi nulla di particolare in quanto si tratta di un documento che richiede il comune. Per quanto riguarda il fatto che ci siano minori e ormai ora di cancellare la Bufala che la presenza dei minori impedisca uno sfratto per morosità. È vero però che perderai una o due settimane in più nell'iter ma nulla di più. La firma per la estensione ai familiari poi non è determinante in quanto può essere fatta direttamente da chi è titolare del contratto di locazione

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TacticalSekt dice:

Salve a tutti, ho un immobile in affitto in locazione abitativa. Il locatario è extracomunitario con regolare permesso di soggiorno e contratto di lavoro. Risiede in Italia da più di dieci anni. Mi ha chiesto di compilare un modulo per il comune di residenza dove si richiede l'autorizzazione da parte del locatore a concedere la residenza sull'immobile per lui e anche per la moglie e i figli (minorenni) che però non abitano in Italia ma verranno circa 2 mesi all'anno. 

Trovo leggtittima la richiesta del locatario di richiedere la residenza bensì trovo come dire piu ambigua quella di estenderla alla famiglia ma solo perché non vivono stabilmente qui. 

Cosa rischio qualora dessi l'ok? 

C'è un modo di tutelarsi pur concedendo la residenza a tutti loro? 

Da parte mia, l'unico timore è che se un domani l'inquilino decidesse di non pagare più il canone non potrei riottenere indietro l'appartamento, e non sarebbe possibile farli uscire da casa poiché giustamente la legge italiana tutela i minori. 

Grazie mille per l'aiuto che vorrete darmi. 

Premesso che il soggetto che concede o meno la residenza non sei certo tu ma l’ufficiale d’anagrafe .

 

allo stato attuale tu limitati a dichiarare solo la pura verita’ , ovvero ci abita solo il conduttore e non la famiglia .

 

peppe64 dice:

Premesso che il soggetto che concede o meno la residenza non sei certo tu ma l’ufficiale d’anagrafe .

 

allo stato attuale tu limitati a dichiarare solo la pura verita’ , ovvero ci abita solo il conduttore e non la famiglia .

Come hai detto... non è lui che deve concedere la residenza, così come non ha neppure titolo a certificare o meno la presenza dei soggetti in questione. Il modulo del comune richiede solo di dichiarare la "disponibilità" a che queste persona possano dimorare nell'abitazione data in locazione o, in altre parole, se il contratto di affitto ricomprende anche l'ospitalità nei confronti dei familiari (richiesta che a me continua ad apparire assurda di fronte ad un contratto di locazione, ma che fanno quasi tutti i comuni)

 

Sarà poi la municipale, se avrà interesse, a verificare quali e quanti soggetti abbiano le caratteristiche per vedersi concessa la residenza in un determinato luogo.

Modificato da Oimmena

È vero che il locatore non è il soggetto che formalmente concede la residenza ma senza l'assenso tramite questo apposito modulo del comune non gli stanno riconoscendo il diritto neppure al locatario. 

Comunque sia da parte mia c'è la disponibilità a firmare tale modulo solo che ho timore delle consuguenze in una eventuale situazione di morosità. 

TacticalSekt dice:

È vero che il locatore non è il soggetto che formalmente concede la residenza ma senza l'assenso tramite questo apposito modulo del comune non gli stanno riconoscendo il diritto neppure al locatario. 

Comunque sia da parte mia c'è la disponibilità a firmare tale modulo solo che ho timore delle consuguenze in una eventuale situazione di morosità. 

In ogni caso residenza o meno se ci vivono li i figli minori l'iter rimane sempre quello e lo sfratto ( anche se un po più lungo) é fattibile.

TacticalSekt dice:

È vero che il locatore non è il soggetto che formalmente concede la residenza ma senza l'assenso tramite questo apposito modulo del comune non gli stanno riconoscendo il diritto neppure al locatario. 

Comunque sia da parte mia c'è la disponibilità a firmare tale modulo solo che ho timore delle consuguenze in una eventuale situazione di morosità. 

Per il locatario e’ sufficente il titolo abitativo ovvero il contratto per ottenere la residenza .

TacticalSekt dice:

che però non abitano in Italia ma verranno circa 2 mesi all'anno. 

può sempre richiedere l'ospitalità per il periodo in esame, quindi una sorta di residenza temporanea,

In grado di parentela e la fruibilità dell'alloggio (corrette dimensioni) non creeranno problemi.....

 

Regolamento comune di Villasanta:

 

COMUNICAZIONE DI OSPITALITA' CITTADINI STRANIERI EXTRACOMUNITARI

 

CHE COSA E' LA DICHIARAZIONE DI OSPITALITA' DELLO STRANIERO?
La dichiarazione di ospitalità dello straniero è un adempimento derivante dall'art.7 del Decreto legislativo 286/98, c.d. Testo Unico sull'Immigrazione che impone a chiunque offra qualsiasi forma di alloggio od ospitalità ad uno "straniero od apolide", di darne comunicazione all' Autorità locale di Pubblica Sicurezza. Occorre precisare immediatamente che per "straniero" si intende esclusivamente il cittadino extracomunitario.

 

NORMATIVA : D.Lgs. 25-7-1998 n. 286
Art. 7. Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro.
1. Chiunque, a qualsiasi titolo, d' alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'Autorità locale di pubblica sicurezza (1).
2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto del permesso di soggiorno o di altro documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospita o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.
2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra Euro 160,00 ed Euro  1100,00. (2) (3).
(1) Comma così modificato dal comma 6-bis dell'art. 4-bis, D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, aggiunto dal comma 1184 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 9 settembre 2002, n. 195, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(2) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 8, L. 30 luglio 2002, n. 189.
 (3) Il presente articolo era stato abrogato dall'art. 5, D.L. 15 febbraio 2007, n. 10. L'abrogazione non è più prevista dalla nuova formulazione del citato articolo 5 dopo la conversione in legge del suddetto decreto.

 

SANZIONI
L'ospitante che non ottemperi all' obbligo di comunicare l'ospitalità data ad uno straniero o non lo faccia entro le 48 ore stabilite dalla normativa è soggetto ad una sanzione amministrativa di importo compreso entro i limiti sopra riportati. In sostanza sarà dovuto il pagamento in misura ridotta della somma di Euro 320,00 (il doppio del minimo, ai sensi dell'art. 16 della L. 681/81), entro 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento dell'illecito amministrativo.
Il pagamento della sanzione, a favore dello Stato (Ufficio Territoriale del Governo è Prefettura di Milano) dovrà essere effettuato tramite il Mod. F23.

Modificato da Nanojoule

Questo per quel che riguarda la cessione di fabbricato. 

L'ottenimento della residenza è tutt'altra cosa e comunque sia, qui da noi, non è sufficiente portare il contratto di locazione all'ufficio anagrafe ma serve come vi dicevo, la firma del proprietario di casa per il "consenso" su modulo apposito. 

Modificato da TacticalSekt
TacticalSekt dice:

Questo per quel che riguarda la cessione di fabbricato. 

L'ottenimento della residenza è tutt'altra cosa e comunque sia, qui da noi, non è sufficiente portare il contratto di locazione all'ufficio anagrafe ma serve come vi dicevo, la firma del proprietario di casa per il "consenso" su modulo apposito. 

Non so perche’ da voi chiedono anche la dichiarazione del proprietario  visto il titolo abitativo basta a certificare che non si e’ abusivi .

 Se sono titolare di un contratto di locazione non sono certo un occupante abusivo , quindi non ho certo bisogno di una dichiarazione del proprietario .

 

 

 

visto sul sito del Comune di Livorno il modulo di assenso del proprietario , difatti vale solo per alcuni soggetti ( soggetti non titolari di contratto di locazione , comodatari di comodato verbale etc etc tutti soggetti che non possono provare un titolo abitativo ) 

 

 

 

Modificato da peppe64
peppe64 dice:

Non so perche’ da voi chiedono anche la dichiarazione del proprietario  visto il titolo abitativo basta a certificare che non si e’ abusivi .

Il titolare del contratto non è abusivo.

E gli altri ?

Infatti in #1 leggiamo: "Mi ha chiesto di compilare un modulo per il comune di residenza dove si richiede l'autorizzazione da parte del locatore a concedere la residenza sull'immobile per lui e anche per la moglie e i figli (minorenni) che però non abitano in Italia ma verranno circa 2 mesi all'anno."

Il Comune vuole la conferma diretta dal locatore di essere a conoscenza dei nominativi (moglie e figli) per cui il conduttore ha richiesto la residenza.

A parte che se vengono solo per due mesi non credo che ottengano la residenza visto che mancherebbe il requisito della “dimora abituale “ 

Ciao

È una dichiarazione che richiede il comune semplicemente per evitarsi di dare residenze a destra e a manca. Con tutti i problemi connessi.

Infatti capitava molto spesso che in appartamenti veniva concesso la residenza a 5 o 6 persone completamente ignote alla proprietà per cui usano ciò a freno.

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Infatti, conseguenze della Legge 80/2014 Bossetti Gatti per la lotta contro l'abusivismo.

Modificato da albano59
camillo50 dice:

Ciao

È una dichiarazione che richiede il comune semplicemente per evitarsi di dare residenze a destra e a manca. Con tutti i problemi connessi.

Infatti capitava molto spesso che in appartamenti veniva concesso la residenza a 5 o 6 persone completamente ignote alla proprietà per cui usano ciò a freno.

Credo sia così.

Per questo motivo ritengo che l'ottenimento dell'ospitalità sia la cosa migliore.

Ovviamente necessita l'assenso del proprietario, ma vale per un periodo limitato in cui si ospitano i parenti. 

Ciò tutela la proprietà da occupazioni continuative di altre persone e forse non gradite.

Non esiste la residenza anagrafica  limitata . 

Se abiteranno solo per due mesi non verra’ concessa la residenza anagrafica .

 

 

Tieni conto che comunque “ non abitano in Italia”! quindi la residenza anagrafica non puo’ essere concessa .

 

mancano tutti i requisiti del caso 

 

 

volonta’ di porre la propria dimora abituale  (non c’e la volonta’ visto che abitualmente non vi dimoreranno )

 

Non dimorano abitualmente 

 

non hanno titolo abitativo 

Modificato da peppe64
peppe64 dice:

Non esiste la residenza anagrafica  limitata . 

Se abiteranno solo per due mesi non verra’ concessa la residenza anagrafica .

Infatti parlo di ospitalità, non residenza

La domanda riguarda l’ottenimento della residenza dei familiari , non viene chiesto che tipo di titolo abitativo dovrebbe essere concesso per ottenere la residenza .

 

per ottenere la residenza non basta un titolo abitativo ( proprieta’, usufruttò, locazione, comodato , ospitalita’ ) devono esserci anche altri requisiti .

 

 

volonta’ di porvi la propria dimora abituale 

 

effettiva dimora abituale 

 

nel caso esposto manca sia la volonta’ sia l’ effettiva dimora 

 

Dimorare abitualmente 10 mesi nel proprio Paese direi che attesta la mancata volontà di dimorare in Italia .

 

Dimorare abitualmente nel proprio Paese attesta che non dimori abitualmente in Italia .

 

 

 

Rimane il fatto indiscusso che il proprietario @TacticalSekt si è visto recapitare dal suo inquilino quel modulo da compilare per richiesta residenza. Dubito che l'inquilino si sia inventato tutto di sana pianta, ma abbia invece agito dietro precise istruzioni ricevute da un preposto comunale. Da cui, residenza o non residenza, solo quel preposto potrebbe spiegare l'irrinunciabilità a quel modulo.

 

A me appare comunque certo che quel modulo serva compilato, sia che esso risulti funzionale alla residenza che al'ospitalità, certamente per giustificare la presenza in quella u.i. di più persone fisiche extracomunitarie altrimenti non giustificabili.

Molto probabile che il preposto dell’ ufficio Anagrafe avra’ dato il modello perche’ l’inquilino ha omesso alcune informazioni .

 

informazioni che se portate a conoscenza del preposto avrebbero portato il preposto stesso a dare le giuste indicazioni : non e’ possibile concedere la residenza a detti soggetti .

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